Giancarlo Sacconi

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Burocrazia.

Storie di ordinaria burocrazia

Il Ministero del Tesoro, si è costituito, tramite l’Avvocato dello Stato di Perugia, parte avversa nel procedimento da me intentato per ottenere il rimborso per ingiusta detenzione, senza presentarsi al dibattimento, conclusosi con il riconoscimento di un cospicuo rimborso di 500 milioni di lire, comunaue molto inferiore al danno subito.

La Corte d'Appello
stigmatizzò nella sentenza il comportamento quasi sprezzante dell'avvocato dello Stato, con termini quali: contestazione generica difforme dalla giurisprudenza, negligenza per non essere comparso all'udienza, comportamento non diligente, colpevole inerzia.

L'Avvocato dello Stato presentò un
ricorso in Cassazione in data 23 aprile 2001, composto da una memoria di 20 pagine e redatto con dovizia di argomentazioni.

Poiché il Ministero del Tesoro non dava segni di vita circa il pagamento di quanto previsto dalla sentenza, inviai un primo sollecito seguito da un
atto di precetto del 5 luglio 2001, minacciando l'esecuzione forzata.

A questo punto il Ministero si fece vivo il 13 luglio successivo con una prima
comunicazione, spiegando che avrebbe pagato solo alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge, a meno che nel frattempo non fosse intervenuto un provvedimento inibitorio perchè l'Avvocato dello Stato aveva avanzato richiesta di sospensione del pagamento. Il 24 settembre 2001 il Ministero spiegò meglio che l'Avvocato dello Stato riteneva "sbagliata" la sentenza della Corte d'Appello, sia nel merito che per quanto riguardava l'esecutività, e non avrebbe liquidato le mie competenze prima delle decisioni della Cassazione.

Mia lettera
del 4 ottobre 2001, in cui spiegai che né il Ministero né l'Avvocatura potevano modificare l'ordinanza della Corte d'Appello che prevedeva l'immediata esecutività.

Con
lettera del 5 ottobre 2001 il Ministero, citando la mia lettera, invitò l'Avvocatura a porre in essere quanto riteneva necessario.

Ma intanto l'Avvocato dello Stato il 1 ottobre 2001 aveva fatto
ricorso alla Corte d'Appello di Perugia, chiedendo la sospensione dell'immediata esecutività dell'ordinanza.

La Corte il 30-10-2001
rigettò il ricorso ritenendosi non competente a decidere.Il 24 novembre successivo inviai direttamente al Ministro un'altra lettera di protesta per le decisioni dell'Avvocatura e del Ministero.

Il Ministro con
missiva interna del 7-12-2001 inviata agli uffici e a me per conoscenza, non raccolse la protesta.

Il 18 dicembre 2001 gli uffici ministeriali a seguito di quella nota del Gabinetto del Ministro,
confermarono che non avrebbero pagato fino alla sentenza della Cassazione.

La mia
memoria difensiva fu presentata alla Cassazione il 9 gennaio 2002.

Il 15 gennaio 2002 la Cassazione, si riunì in udienza
annullando la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello. Mancavano le motivazioni della decisione.

Dopo 10 mesi di attesa fui costretto ad inviare un
sollecito alla Suprema Corte per il deposito della sentenza.

E così il 30 gennaio 2003 la
sentenza fu finalmente depositata.

Ma, sorpresa delle sorprese, la Corte di Cassazione aveva confermato le decisioni fondamentali della Corte d'Appello, salvo chiedere la revisione di alcuni dispositivi per me secondari, come si rileva dalla lettura del dispositivo.


SI RICOMINCIA DA PERUGIA

Nuovo percorso presso la Corte d'Appello di Perugia per le decisioni sulle obiezioni sollevate dalla Cassazione.

Nuova udienza in Camera di Consiglio del 8 aprile 2003, e nuova mia
memoria difensiva del 2 aprile 2003 e nuova memoria del 3 aprile 2003 del ricorrente, che si presentò in aula.

La Corte d'Appello raccolse la nostra memoria nell'udienza dell'8 aprile e fissò la comunicazione delle decisione per il 10 giugno 2003, prima delle quali presentai un'altra
memoria su un punto specifico.

In quell'udienza del 20 giugno 2003 uscì la
sentenza definitiva, notificatami il 4 luglio 2003, con le già note conclusioni in mio favore.

Penultimo atto: una
nuova lettera in data 18 luglio 2003 del Ministero, che mi precisò che, per legge, aveva due mesi di tempo per istruire la pratica e 6 mesi per l’emissione del mandato, cioè altri 180 giorni, che a decorre dal 20 settembre 2000, avrebbero portato a 1197 giorni la durata di questo percorso, in pratica 3 anni e 3 mesi.

Nel giro di un paio di mesi, invece, la cosa si è poi risolta.